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REGOLAMENTO DEI COMITATI PROVICIALI UNPLI SICILIA

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Art. 1 - Comitati Provinciali

1.1 Ogni Comitato Provinciale è composto da tutte le Pro Loco ubicate nel territorio della stessa Provincia e regolar­mente iscritte all'U.S.P.L. Comitato Regionale Unpli.

1.2 Ogni Comitato Provinciale ha i seguenti compiti:

a) coordina le Pro Loco della Provincia nei rapporti con le A.A.P.I.T.

•  attiva servizi di consulenza, assistenza e promozione per le Pro Loco della Provincia in sintonia con le strutture esistenti nell'ambito Regionale

•  mira ad assicurare alle Pro Loco un maggior riconoscimento al fine dei contributi economici, di qualificazione e di competenza in relazione alle finalità

•  si adopera per la risoluzione dei problemi delle Pro Loco e ne sollecita l'istituzione di nuove nei centri ove si prevedono possibilità di sviluppo turistico e sociale

•  si propone di fornire, sul piano amministrativo fiscale, un'assistenza intesa non solo come informativa generale sugli adempimenti di carattere tributario che le Pro Loco sono tenute ad attuare, ma altresì come promozione di iniziative finalizzate a rendere meno gravosa l'incidenza delle leggi fiscali.

•  Il Comitato Provinciale gode di autonomia decisionale operativa ed eco­nomica, nell'ambito delle direttive e comunque sotto il controllo del Comitato Regionale che deve essere preventivamente e formalmente infor­mato delle varie iniziative nel rispetto delle norme statutarie U.S.P.L..

•  La sede del Comitato Provinciale viene stabilita presso la sede della Pro Loco di appartenenza del Presidente Provinciale.

Art. 2 - Assemblea Provinciale

•  - L'Assemblea Provinciale è costituita da un rappresentante di ciascuna delle Pro Loco della Provincia regolarmente iscritte che hanno diritto di voto, purché in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

•  L'assemblea provinciale elegge il Consiglio Provinciale in numero di 3 componenti fino a 10 soci, di 5 componenti fino a 15 soci, di 7 componenti da 16 a 50 soci iscritti.

2.3 All'Assemblea Provinciale è invitato il Presidente Regionale (o Suo Delegato).

Possono inoltre essere invitati ad assistere tutte le altre Pro Loco della Provincia non associate ed eventualmente altri Dirigenti Nazionali e Regionali dell'U.N.P.L.I., il direttore dell'AAPIT, il Presidente dell'AAPIT, o esperti invitati dal Presidente Provinciale.

•  L'Assemblea Provinciale viene convocata almeno due volte l'anno, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo, e ha come compito fondamentale quello di determinare le linee operative del Comitato Provinciale.

•  L'assemblea provinciale elegge un proprio rappresentante a componente il Consiglio Regionale.

Art. 3 - Consiglio Provinciale

3.1 - Il Consiglio Provinciale è formato dai consiglieri eletti dall'assemblea provinciale.

•  - Il Consiglio Provinciale elegge il Presidente in seno ai componenti dello stesso.

3.3 - Il Consiglio Provinciale ha il compito di riunirsi periodicamente per esami­nare la situazione generale delle Pro Loco comprese nell'ambito provincia­le e concordare le linee d'azione.

3.4 - Il Consiglio redige il rendiconto consuntivo e preventivo ed è responsabile della gestione economica del Comitato provinciale.

3.5 -Il Segretario Provinciale è nominato dal Consiglio Provinciale che ratifica la proposta del Presidente; può essere proposto e nominato come Segretario Provinciale anche una persona al di fuori del Consiglio Provinciale.

3.6 - L'assenza ingiustificata di un delegato per tre sedute consecutive, ne comporta la decadenza di diritto. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 4 - Presidente Provinciale

4- 1 - Il Presidente Provinciale viene eletto tra i componenti del Consiglio Provinciale .

Dura in carica di norma quattro anni.

4.2 - Il Presidente Provinciale ha i seguenti compiti e doveri:

a) rappresenta le pro loco nei rapporti con le Istituzioni e le Autorità Provinciali

b) convoca e presiede l'Assemblea Provinciale ed il Consiglio Provinciale

c) delega allo svolgimento di particolari incarichi ed al compimento di singoli atti i Delegati di comprensorio

d) invita alle riunioni provinciali in veste di esperti e senza diritto di voto, persone estranee agli Organi Provinciali

e) presenta la relazione annuale al Consiglio Regionale, all'Assemblea Provinciale quando convocata, inviandone copia al Presidente Regionale.

4.3 - Il Presidente Provinciale risponde del proprio operato al Consiglio Regionale.

Art. 5 - Comprensorio (per le Province con oltre 30 Pro Loco Iscritte)

5.1 - Ogni Comprensorio è costituito da tutte le Pro Loco che sono regolar­mente iscritte al Comitato Regionale, che operano nella zona del territorio Provinciale definito dal Consiglio Provinciale.

5.2 - Ogni Comprensorio ha i seguenti compiti:

•  coordinamento delle Pro Loco iscritte

•  rappresentanza degli interessi delle Pro Lo coche ne fanno parte nel Comitato Provinciale

c) attivazione dei servizi di consulenza, assistenza e promozione a sostegno delle Pro Loco iscritte.

Art. 6 - Documentazione Amministrativa

6.1 - Ogni Comitato Provinciale deve tenere l'archivio aggiornato di quanto segue:

•  libro cassa

•  nota delle uscite, con le relative pezze giustificative

•  protocollo della corrispondenza

•  libro soci

raccolta dei verbali con la relativa convocazione di:

•  Assemblea

•  Consiglio

6.2 - Il Presidente Provinciale deve inviare entro il 28 Febbraio di ogni anno, il rendiconto economico consuntivo al Presidente Regionale.

Ogni rendiconto economico consuntivo viene redatto dal consiglio e ratificato dall'assemblea per l'anno solare.

6.3 Il Presidente Provinciale deve inviare al Presidente Regionale, entro trenta giorni dall'effettuazione della riunione, i relativi verbali .

Art. 7 - Patrimonio del Comitato Provinciale

7.1 - Il Patrimonio del Comitato Provinciale è formato:

a) dalle quote sociali delle Pro Loco aderenti, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Provinciale

b) dai beni mobili ed immobili pervenuti in proprietà per acquisto

c) dalle eccedenze annue di Bilancio

d) dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione

e) da elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogate da Enti Pubblici e da privali

7.2 - L'esercizio di qualsiasi carica in seno al Comitato Provinciale e all'U.N.P.L.I. Nazionale, è un servizio reso alle Pro Loco associate, e pertanto é a titolo gratuito. Possono essere riconosciuti il rimborso delle spese effettivamente sostenute, o corrispettivi economici, nei limiti e nei casi stabiliti dal Consiglio Provinciale e Regionale, nell'ambito della disponibilità di cassa.

 

Art. 8 – Norme transitorie

Il presente Regolamento dovrà essere adottato entro 90 giorni dalla data di approvazione del Consiglio Regionale U.S.P.L. da ogni Comitato Provinciale indicendo l'Assemblea Provinciale. Per essere valida in seconda convocazione l'Assemblea deve avere la presenza di almeno 1/3 delle Pro Loco aventi diritto di voto. La risoluzione di eventuali contrasti e/o per l'interpretazione delle norme contenute nel presente regolamento, vengono demandate al Consiglio Regionale USPL tramite il Presidente Provinciale. Il Consiglio Regionale inserirà all'ordine del giorno le richieste pervenute, durante la prima convocazione utile dello stesso consiglio.

La decisione del Consiglio Regionale è inappellabile.

Il presente regolamento è stato approvato dal consiglio regionale USPL in data 25 /11/2000.

Le modifiche al presente regolamento sono state approvate dal consiglio regionale USPL in data 17/01/2004