Art. 1 - Norme generali
1.1 - Ogni componente del Consiglio regionale deve far pervenire entro il 28 febbraio di ogni anno una dichiarazione redatta su carta intestata e a firma del Presidente della Pro Loco in cui è associato che ne certifichi la reale iscrizione per l'anno in corso. Il mancato rispetto di tale norma comporta l'allontanamento del soggetto dalle cariche ricoperte nei vari livelli dell'UNPLI; il provvedimento è assunto dal Consiglio regionale che decide con maggioranza più uno dei presenti alla riunione.
1.2 - In armonia alla struttura organizzativa del Comitato Regionale e per offrire a tutti i livelli la possibilità di una azione più incisiva, si ritiene necessario ripartire le risorse finanziarie normalmente incassate attraverso le quote associative delle singole Pro Loco secondo le percentuali deliberate dal Consiglio regionale di Pro Loco Sicilia in favore di:
a) Comitato Regionale: viene assegnato un importo risultante dalla differenza di quanto assegnato ai Comitati Provinciali e versato all'U.N.P.L.I. Nazionale.
b)Comitato Provinciale: viene assegnata una quota fissa uguale per ogni Pro Loco iscritte nella provincia.
c) U.N.P.L.I.: viene versata la quota associativa stabilita dal Consiglio Nazionale U.N.P.L.I.
Le percentuali di cui ai punti a) - b) potranno essere modificate con delibera del Consiglio Regionale.
1.3 - La somma destinata al Comitato Regionale andrà utilizzata per le normali spese di gestione e funzionamento ed inoltre, dove possibile, verrà impiegata ai seguenti fini:
a) promozione di convegni di studio.
b) iniziative di carattere straordinario di interesse regionale.
c) rimborsi spese al Presidente, ai membri del Consiglio Regionale, della Giunta Esecutiva, al Segretario Generale, ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti , dei Probiviri per incarichi svolti a carattere regionale.
d) spese per rapporti con il Consiglio Nazionale U.N.P.L.I..
1.4 - La somma assegnata ai Comitati provinciali viene consegnata a ciascun Presidente provinciale durante la riunione di Consiglio o di Giunta che preveda tale formalità nell'ordine del giorno.
La somma assegnata sarà consegnata tramite assegno bancario contestualmente alla firma di una ricevuta di ricezione della stessa e dovrà essere depositata su conto postale o bancario intestato al Comitato provinciale, nella persona del Presidente provinciale competente, e che preveda il potere di firma disgiunto del Presidente e del vice Presidente provinciale.
1.5 - L'assenza del Presidente provinciale alla riunione in cui vengono consegnati i fondi fa ritardare la consegna della somma a quel Comitato provinciale alla prima riunione utile in cui sia presente il Presidente provinciale.
1.6 - La somma assegnata al Comitato Provinciale andrà utilizzata principalmente per i seguenti scopi:
a) organizzazione delle Assemblee Provinciali e di Bacino.
b) organizzazione di iniziative a carattere provinciale.
c) rimborso spese viaggio ai Presidenti dei Comitati Provinciali o in sostituzione ai Consiglieri Provinciali.
d) spese di cancelleria, postali, telefono, gestione e funzionamento dei Comitati Provinciali.
1.7 - La Presidenza del Comitato Regionale provvede, entro il mese di aprile salvo quanto previsto dall'art. 1.5 , a rimettere a ciascun Presidente del Comitato Provinciale la quota fissa di pertinenza delle rispettive Province ed entro la fine dell'anno la quota a saldo.
1.8 - Ogni Presidente di Comitato Provinciale a sua volta è tenuto a liquidare ai Consiglieri Provinciali le spese sostenute in base alle pezze giustificative che deve conservare in allegato al modulo di rimborso.
1.9 - È compito dei Presidenti Provinciali tenere aggiornato un semplice registro (Entrate - Uscite ) che a fine anno va presentato al Collegio dei Revisori dei Conti congiuntamente alla documentazione contabile giustificativa sia delle somme Entrate che delle Uscite.
1.10 - I rimborsi spese alle persone di cui ai punti 1.3 lettera c) d) - e 1.6 lettera c) d) - per viaggi effettuati per l'espletamento delle proprie funzioni, sono di norma così regolamentati:
a) rimborso integrale delle spese, quando vengono usati i mezzi pubblici ( treno, aereo e/o autobus ), dietro presentazione delle pezze giustificative.
b) Euro 0,40 a Km. più pedaggi autostradali quando vengono usati i mezzi propri. Tale tariffa potrà di volta in volta essere adeguata con delibera del Consiglio Regionale.
1.11 - Tutti i rimborsi spese indicati al punto 1.10 - vengono effettuati compatibilmente alle rispettive disponibilità di cassa del Comitato Regionale e di ciascun Comitato Provinciale.
1.12 - I rimborsi delle spese devono essere documentati mediante apposito modulo debitamente compilato di cui si allega fac-simile al presente Regolamento.
1.13 - Per quanto riguarda i rimborsi ai Componenti U.N.P.L.I Nazionali appartenenti al Comitato Regionale, le spese relative sono a carico del Comitato Regionale, qualora l'U.N.P.L.I. Nazionale non sia in grado di provvedere.
1.14 – Il mancato rispetto delle norme degli articoli 1.4-1.6-1.8-1.9-1.11 comporta la immediata radiazione del Presidente provinciale dal Comitato Regionale e da Presidente Provinciale; il provvedimento è assunto dal Consiglio regionale di Pro Loco Sicilia che decide con maggioranza più uno dei presenti alla riunione.
Art. 2 - Procedure per le elezioni
2.1 - Entro un mese dallo svolgimento delle assemblee elettive provinciali deve essere comunicato al Consiglio Regionale le avvenute elezioni e rispettive cariche di cui all'articolo 13.5 dello statuto.
Il Consiglio Provinciale è valido con la presenza di almeno la metà (con eventuale arrotondamento per eccesso) dei suoi componenti.
2.2 - Il Consiglio Regionale nella seduta in cui è prevista l'elezione delle Cariche Istituzionali è presieduto da chi ha convocato la riunione fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente, che lo sostituirà immediatamente nella prosecuzione del Consiglio - mentre il Segretario della seduta viene all'inizio della riunione nominato fra i presenti su proposta di chi presiede, per alzata di mano e rimarrà invariato per tutta la riunione.
2.3 - La Commissione scrutatrice viene insediata al momento delle elezioni ed è composta da tre membri nominati dal Consiglio Regionale su proposta di chi presiede.
2.4 - Lo spoglio delle schede avviene leggendo le stesse ad alta voce.
Art. 3 - Elezione del Presidente del Comitato Regionale
3.1 - Le votazioni per l'elezione del Presidente del Comitato Regionale di cui all'Art. 7.2 dello Statuto avvengono obbligatoriamente a scrutinio segreto.
Art. 4 - Elezione dei Vice Presidenti del Comitato Regionale
4.1 - Le votazioni dei Vice Presidenti del Comitato Regionale avvengono obbligatoriamente a scrutinio segreto
4.2 - Ogni Consigliere regionale può votare non più di due nomi.
4.3 - Vengono eletti i due che hanno riportato più voti.
4.4 - In caso di parità di voti, si procederà come previsto dall'art. 7.9 dello statuto.
4.5 - Il Vice Presidente Vicario è quello con la maggiore età anagrafica.
Art. 5 - Numero dei componenti la Giunta Esecutiva
5.1 - Il numero dei componenti la Giunta Esecutiva viene stabilito come da statuto e può essere modificato dal Consiglio Regionale per alzata di mano su proposta del Presidente del Comitato Regionale sempre in numero dispari.
5.2 - I componenti della Giunta Esecutiva vengono eletti a scrutinio segreto, ed ogni votante potrà indicare un massimo di nomi pari al numero dei Consiglieri da eleggere.
5.3 - Vengono eletti quei candidati che hanno riportato più voti.
5.4 - In caso di parità di voti, si procederà come previsto dall'art. 7.9 dello statuto.
Art. 6 - Procedure per l'espletamento dei compiti della Giunta Esecutiva
6.1 - La Giunta Esecutiva nell'espletamento dei suoi compiti, qualora debba votare, si esprime di norma per alzata di mano.
6.2 - Alle sedute della Giunta Esecutiva, per essere valide, devono in prima convocazione essere presenti:
a) Il Presidente del Comitato Regionale.
b) almeno uno dei due Vice Presidenti del Comitato Regionale.
c) i 2/3 dei restanti membri, con arrotondamento all'unità superiore.
d) in seconda convocazione la metà più uno dei componenti, purché sia presente il Presidente del Comitato Regionale o uno dei due Vice Presidenti.
Art. 7 - Procedure per l'espletamento dei compiti del Collegio dei Probiviri e dei Revisori
7.1 - Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori al fine di assumere le loro decisioni:
a) possono convocare ed ascoltare le parti e/o dei testimoni.
b) possono avvalersi di esperti, anche esterni all'U.N.P.L.I., appositamente interpellati, chiedendo loro pareri orali o scritti non retribuiti.
Art. 8 - Norme finali
8.1 - Il presente Regolamento dell'U.N.P.L.I. Regionale della Sicilia viene emanato in attuazione di quanto previsto dall'Art. 15.1 dello Statuto del Comitato stesso. 8.2 - Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione. 8.3 - Il presente Regolamento dell'U.N.P.L.I. Sicilia è approvato in data ………….. |