UNPLI SICILIA - LE PRO LOCO DELLA SICILIA
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STATUTO REGIONALE - PRO LOCO UNPLI SICILIA
Approvato dall'UNPLI nazionale in adozione al Comitato Regionale Unpli Sicilia denominato “PRO LOCO UNPLI SICILIA”

U N I O N E N A Z I O N A L E P R O L O C O D ‘ I T A L I A

Ente Assistenziale riconosciuto dal Ministero degli Interni

con D.M. n. 559/C 11976. 12000a (121) – del 18 giugno 1998

(testo definitivo)


ART. 1 - Costituzione e denominazione

1.1. E' costituita l'Associazione “ PRO LOCO UNPLI SICILIA . ” , Associazione Regionale di Promozione Sociale nel campo del Volontariato Turistico Ambientale e Culturale. PRO LOCO SICILIA è il Comitato Regionale Sicilia dell'UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco) con sede legale e operativa nella città di residenza del suo Presidente pro-tempore ( già denominato Unione Siciliana delle Pro loco ) . L'eventuale trasferimento della sede non comporta modifica statutaria.

1.2 Il suddetto Comitato ha carattere volontario, non persegue fini di lucro, e svolge compiti di utilità pubblica e sociale.

1.3 L'Associazione è retta dalle norme degli art. 14 e seguenti del Codice Civile attinenti le associazioni riconosciute e da quelle del presente statuto ed opera nell'ambito della legge nazionale n.383/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni nonché delle altre leggi nazionali, regionali e comunitarie sul turismo e sul volontariato, attuali e future.

1.4 L'Associazione Pro Loco Sicilia, Comitato Regionale UNPLI è diretta promanazione della UNIONE NAZIONALE delle PRO LOCO d'ITALIA.

ART. 2 - Scopi

2.1 L'associazione Pro Loco Sicilia,Comitato Regionale Unpli, ha lo scopo di rappresentare, di organizzare e curare l'osservanza dei doveri delle Pro Loco, dei Comitati Provinciali e delle strutture consortili periferiche costituite nella regione, secondo le norme e gli indirizzi della legislazione vigente, e in conformità a quanto disposto dall'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia, provvedendo alla formazione dei dirigenti, coordinando le attività e promovendone lo sviluppo.

2.2 L'associazione Pro Loco Sicilia, in particolare, offre alle Pro Loco ogni possibile assistenza. Mira, inoltre, alla promozione di iniziative, che consentano la valorizzazione e il potenziamento dei beni e delle risorse locali nei loro aspetti culturali, ambientali, turistici, sociali, economici e sportivo-ricreativi. Cura l'attività sociali di volontariato e di solidarietà. Ha il compito di coadiuvare gli organi periferici competenti per territorio designati dall'Assessorato Regionale al Turismo nella propaganda, in Italia e all'estero, intesa a diffondere la conoscenza della Sicilia e del suo territorio e a favorire il concorso dei forestieri; Ha il compito di istituire gli uffici d'informazioni turistiche e centri d'assistenza ed ospitalità turistica, nelle varie località siciliane in cui sarà presente l'Associazione, anche con la gestione diretta, senza fini di lucro, di servizi aggiuntivi di qualsiasi tipo;

L'Associazione Pro Loco Sicilia potrà ideare, promuovere e gestire, direttamente o indirettamente, scuole e corsi di formazione professionale con contributi regionali, statali e comunitari tendenti a formare sia i quadri dirigenti regionali e locali dell'Associazione, sia i soci delle Pro Loco siciliane, sia chi abbia interesse ad inserirsi nel mondo del lavoro e del volontariato in tutti i campi attinenti il turismo, i beni archeologici, architettonici, ambientali e il monitoraggio, il controllo e la difesa del patrimonio artistico-culturale-archeologico-ambientale della Regione Siciliana;

Pro Loco Sicilia ha il compito di adempiere le funzioni demandate dall'Assessorato Regionale al Turismo, dagli organi periferici competenti per territorio designati dall'Assessorato Regionale al Turismo, dalle Province Regionali e dai Comuni.

2.3 Pro Loco Sicilia, Comitato Regionale UNPLI Sicilia, e tutte le sue strutture periferiche sono organizzazioni apartitiche e apolitiche.

2.4 Pro Loco Sicilia potrà stipulare convenzioni con lo Stato, la Regione, gli Enti Locali, gli Enti dipendenti della Comunità Europea e gli Enti Pubblici per l'attività di volontariato turistico-ambientale svolta dai membri associati a Pro loco Sicilia.

ART. 3 - Patrimonio

3.1 Il patrimonio di Pro Loco Sicilia, Comitato Regionale Unpli, è costituito da:

•  quote associative annuali, non trasmissibili né rivalutabili, delle Pro Loco deliberate dal Consiglio Regionale e da versare entro il marzo di ogni anno;

•  contributi delle Pro Loco associate e dei soci delle stesse;

•  beni mobili o immobili pervenuti in proprietà per acquisti, donazioni e lasciti testamentari;

•  eccedenze annue di bilancio;

•  rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione;

•  elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogate da Enti pubblici e privati, nonché da privati cittadini, per lo svolgimento delle attività istituzionali;

•  contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

•  entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

•  proventi di cessioni di servizi a soci e terzi e di beni, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

•  erogazioni liberali dei soci e di terzi;

•  entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni pubbliche, anche a premi;

•  entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

3.2 I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neppure in forma indiretta.

3.3 Gli eventuali avanzi di gestione vanno reinvestiti per le attività istituzionali statutariamente previste dell'anno successivo, senza possibilità di diverso utilizzo.

ART. 4 - Soci

4.1 L'ammissione all'UNPLI è consentita per tramite l'Associazione Pro Loco Sicilia a tutte le Pro Loco della Regione Siciliana regolarmente costituite, nel rispetto delle leggi vigenti ed è deliberata con motivazione dal Consiglio Regionale di Pro loco Sicilia.

4.2 Per il riconoscimento della “Pro Loco” devono concorrere le seguenti condizioni:

a) la Pro Loco sia costituita con atto pubblico o registrato;

b) lo statuto consenta la iscrizione a tutti i cittadini residenti o domiciliati anche stagionalmente; preveda le finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche; la democraticità di tutti gli organi sociali, la gratuità delle cariche, la trasparenza e pubblicità della gestione.

4.3 La Pro Loco richiedente deve allegare all'istanza di prima affiliazione i seguenti documenti:

•  copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

•  copia del bilancio di previsione;

•  copia dell'elenco delle iniziative;

•  copia dell'elenco dei soci nel rispetto della legge sulla privacy.

4.4 Sono soci di Pro loco Sicilia e dell'UNPLI tutte le Pro Loco della Regione Siciliana , ammesse dal Consiglio Regionale come da punto 4.1 ed in regola con il versamento delle quote sociali annue.

4.5 I soci hanno diritto a ricevere la tessera sociale, alle pubblicazioni curate dal Comitato Regionale, ad ogni atto informativo ed agli stampati predisposti dal Comitato per il corretto funzionamento delle associazioni iscritte.

4.6 I soci hanno il dovere di:

a) versare la quota sociale annua di affiliazione a Pro loco Sicilia che rimetterà all'UNPLI le quote di diritto;

b) rispettare le norme statutarie e regolamentari;

c) inviare nei tempi stabiliti i bilanci preventivi, consuntivi e l'elenco delle attività.

4.7 La qualità di socio si perde per dimissioni, scioglimento, espulsione o per morosità.

Per motivi gravi, relativi alla dignità sociale e civile degli Amministratori, e a comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi delle Pro Loco della Sicilia, i singoli soci possono essere sospesi o espulsi dal Comitato Regionale dell'UNPLI.

4.8 I soci morosi sono tenuti al versamento delle quote pregresse sino ad un anno. Dopo tale data il socio moroso perde automaticamente la qualifica di socio.

ART. 5 - Organi

5.1 Sono organi di Pro Loco Sicilia, Comitato Regionale:

•  l'Assemblea Regionale;

•  il Consiglio Regionale;

•  il Presidente;

•  la Giunta Esecutiva;

•  il Collegio dei Revisori dei Conti;

•  il Collegio dei Probiviri .

•  i Comitati Provinciali

Tutte le cariche conferite sono prestate in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro.Possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Regionale di Pro loco Sicilia.

ART. 6 - Assemblea

6.1 L'Assemblea, organo sovrano di Pro Loco Sicilia, Comitato regionale regolarmente costituita, è formata dalle Pro Loco associate, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

6.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali.

6.3 Spetta all'Assemblea:

•  l'approvazione della programmazione;

•  la elezione degli organi regionali;

6.4 All'Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con i versamenti delle quote sociali dell'anno in corso; hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della quota sociale effettuato nell'anno precedente e con quello effettuato entro il mese di marzo dell'anno di riferimento della convocazione assembleare.

6.5 L'Assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del programma e per la elezione degli organi sociali, da tenersi ogni 4 anni. Essa viene indetta dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Regionale, che stabilisce la data, la sede, l'ora e l'ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai soci entro 10 giorni prima della data fissata, trasmesso con affrancatura ordinaria o con altra forma di pubblicità.

6.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e, in sua assenza, dal vicePresidente anziano o dal Consigliere, che abbia la maggiore anzianità di presenza nel Consiglio Regionale.

6.7 L'Assemblea straordinaria è convocata:

•  dal Presidente Regionale, quando lo ritiene necessario;

•  dietro richiesta sottoscritta di due terzi del Consiglio.

Il Presidente Regionale, d'intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data, la sede, l'ora e l'ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai soci entro 10 giorni prima della data fissata, con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria..

6.8 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno metà dei soci, e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, è valida con la presenza di qualunque sia il numero degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti espressi, escludendo gli astenuti.

6.9 In tutte le Assemblee di Pro Loco Sicilia sono ammesse al massimo due deleghe.

6.10 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la partecipazione della maggioranza assoluta dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, escludendo gli astenuti .

6.11 Tutte le delibere delle Assemblee e del Consiglio, sia regionale che provinciale, nonché i bilanci annuali, sono consultabili dai soci, previa richiesta scritta e motivata, presso la sede sociale.

ART. 7 - Consiglio Regionale

7.1 Il Consiglio Regionale è composto da nove membri eletti dalle assemblee provinciali dell'Associazione “Pro Loco Sicilia”, uno per ogni provincia della Regione Sicilia e da nove membri eletti dall'Assemblea elettiva tra i soci consiglieri appartenenti alla totalità delle Pro Loco aderenti all'associazione.

7.2Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e due Vice Presidenti, uno per la Sicilia Orientale ed uno per la Sicilia Occidentale;

7.3 Il Consiglio nomina il Segretario, con funzioni anche di tesoriere, su proposta del Presidente. Il segretario può essere scelto anche tra i soci delle Pro Loco, ma senza diritto di voto.

7.4 Il Consiglio elegge, altresì, tra i suoi membri i componenti della Giunta Esecutiva.

7.5 Spetta al Consiglio la gestione ordinaria e straordinaria di Pro Loco Sicilia, Comitato Regionale UNPLI ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano, dalla legge o dal presente Statuto, riservate all'Assemblea o alla Giunta Esecutiva.

7.6 Il Consiglio Regionale dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

7.7 Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno, o quando lo ritenga opportuno, o dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri.

7.8 Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, escludendo gli astenuti. In caso di parità di voti, è determinante il voto del Presidente. Nel Consiglio Regionale non sono ammesse deleghe

7.9 I lavori delle sedute vanno verbalizzati dal Segretario, o, in sua assenza, da un Consigliere incaricato dal Presidente.

7.10 I Consiglieri eletti, che dovessero risultare assenti per due sedute consecutive, senza grave e giustificato motivo, sono immediatamente dichiarati decaduti con delibera del Consiglio.

7.11 In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i Consiglieri eletti vengono surrogati sino ad un massimo di tre membri con i primi non eletti.

7.12 Il Consiglio delibera, infine, sia sull'ammissione delle singole Pro Loco all'UNPLI, sia sull'adesione ad eventuali iniziative che ad Organismi regionali e nazionali.

7.13 Per motivi di urgenza, sono ammesse convocazioni tramite telefono o fax o e-mail, con preavviso di almeno quarantott'ore.

ART. 8 - Giunta Esecutiva

8.1 La Giunta Esecutiva è costituita da cinque membri, eletti dal Consiglio Regionale tra i suoi componenti e cioè il Presidente Regionale, i due vice presidenti e due consiglieri regionali. Nella Giunta Esecutiva non sono ammesse deleghe.

8.2 Spetta alla Giunta Esecutiva:

•  curare l'amministrazione del patrimonio sociale;

•  attuare delibere e programmi del Consiglio Regionale;

•  redigere le proposte di bilancio preventivo e consuntivo;

•  deliberare sull'ordinaria amministrazione e su quanto delegato dal Consiglio Regionale;

•  assumere i provvedimenti, che non siano espressamente riservati ad altri organi statutari;

•  assolvere a tutti gli atti necessari al buon funzionamento del Comitato Regionale di Pro Loco Sicilia;

•  nominare componenti in eventuali commissioni o istituti di Enti diversi;

•  deliberare, in caso d'urgenza, su materia riservata al Consiglio, sottoponendo tali delibere alla ratifica del Consiglio stesso, da convocare entro 60 giorni dalla data dell'avvenuta delibera;

•  provvedere al riparto di eventuali contributi di competenza del Consiglio Regionale.

8.3 La Giunta Esecutiva si riunisce, di norma, ogni sessanta giorni, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente, o un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta scritta. Per motivi d'urgenza, sono ammesse convocazioni tramite telefono o fax o e-mail con preavviso di almeno ventiquattr'ore.

8.4 La convocazione di Giunta deve contenere la data, la sede, l'ora e l'ordine del giorno.

8.5 Alle riunioni della Giunta Esecutiva assiste il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

8.6 Il Segretario redige regolare verbale di ogni seduta.

ART. 9 - Presidente

9.1 Il Presidente è il rappresentante legale di Pro Loco Sicilia Comitato Regionale UNPLI, convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria, il Consiglio Regionale e la Giunta Esecutiva.

9.2 Il Presidente ha il mandato di garantire l'osservanza delle norme statutarie e la difesa degli interessi del Comitato Regionale e delle Pro Loco associate; assume, perciò, tutte le iniziative necessarie al buon funzionamento ed alla gestione del Comitato Regionale, secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea regionale, dando concreta attuazione alle delibere del Consiglio e della Giunta Esecutiva.

9.3 Il Presidente ha la rappresentanza legale di Pro Loco Sicilia Comitato Regionale UNPLI, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati.

9.4 Il Presidente, eletto dal Consiglio , dura in carica quattro anni ed è rieleggibile al termine del suo mandato. E' coadiuvato dai due vicePresidenti o dal Consigliere anziano.

9.5 Sono previsti i rimborsi spesa inerenti lo svolgimento delle funzioni relative alla carica ed alla rappresentanza nell'UNPLI.

9.6 Il Presidente è direttamente responsabile, insieme al Segretario, della perfetta tenuta di tutti i documenti contabili e amministrativi di Pro Loco Sicilia Comitato Regionale UNPLI.

9.7 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal vice Presidente anziano.

9.8 Qualora l'assenza o l'impedimento, per qualsiasi motivo, si protragga per oltre novanta giorni, il Presidente stesso viene dichiarato decaduto con delibera del Consiglio Regionale, che contestualmente provvede alla elezione del nuovo Presidente.

9.9 In caso di dimissioni del Presidente, il vice Presidente anziano convoca entro trenta giorni il Consiglio Regionale per la discussione delle stesse e per la eventuale elezione del nuovo Presidente.

ART. 10 - Segretario

10.1 Il Segretario del Comitato Regionale viene nominato dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente Regionale; nel caso che non sia membro del Consiglio Regionale , non ha diritto di voto.

10.2 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della corretta tenuta degli atti e dei registri, da cui risulta la gestione di Pro Loco Sicilia Comitato Regionale UNPLI.

10.3 Il Segretario dura in carica quattro anni, ma decade in caso di decadenza del Presidente.

10.4 Il Segretario esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi ed i programmi degli Organi deliberanti centrali ed opera in diretto collegamento con il Presidente.

10.5 Il Segretario, in particolare, ha i seguenti compiti:

a) partecipa senza diritto do voto alle riunioni dell'assemblea regionale, del Consiglio Regionale e della Giunta Esecutiva, curando la compilazione dei relativi verbali e l'inoltro agli aventi diritto;

b) predispone le relazioni di cui viene incaricato;

c) esprime parere sulle regolarità procedurali delle deliberazioni degli Organi competenti;

d) amministra un fondo spese di segreteria istituito allo scopo dal Consiglio regionale;

e) provvede, su incarico del Presidente, al pagamento di debiti e all'incasso di crediti dovuti;

f) prepara la stesura del bilancio preventivo e di quello consuntivo;

g) deposita i documenti contabili relativi al bilancio consuntivo presso la sede sociale;

h) assiste il Collegio dei Revisori dei Conti nell'analisi della contabilità;

g) deposita i documenti contabili relativi al bilancio consuntivo presso la sede del Comitato Regionale, a disposizione dei Consiglieri, durante i quindici giorni precedenti la riunione del Consiglio Regionale deputata all'approvazione dello stesso.

ART. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

11.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea regionale.

11.2 Il Collegio nomina tra i membri effettivi il Presidente e il Segretario.

11.3 I membri del Collegio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili al termine del mandato.

11.4 I Revisori hanno il compito di esaminare periodicamente la contabilità sociale, e di relazionare sul bilancio consuntivo di ogni anno.

11.5 Il Presidente del Collegio partecipa alle riunioni di Consiglio e di Giunta con parere consultivo.

11.6 I membri del Collegio dei Revisori dei Conti, che per dimissioni, assenza o impedimento per due sedute consecutive, non partecipano alle sedute previste vengono surrogati con i primi non eletti sino ad un numero massimo di due; di seguito, si procede alla elezione del nuovo Collegio.

ART. 12 - Collegio dei Probiviri

12.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea regionale.

12.2 Il Collegio nomina tra i suoi componenti il Presidente e il Segretario.

12.3 I Probiviri durano in carica quattro anni, e sono rieleggibili al termine del mandato.

12.4 Il Collegio dei Probiviri ha i seguenti compiti:

a) regola conflitti di competenza, di rappresentanza ed ogni altra controversia tra gli organi regionali dell'UNPLI, tra questi e i Comitati Provinciali, tra le Pro Loco affiliate;

b) decide su ogni impugnativa riguardante il rispetto e la legittimità statutaria delle deliberazioni assunte dagli Organi regionali e provinciali dell'UNPLI;

c) decide su ogni altro ricorso riguardante materia non contemplata nel presente Statuto e nelle eventuali normative periferiche, attinenti, in ogni caso, l'attività degli associati, o degli Organi dell'UNPLI;

d) decide, in via definitiva, sui ricorsi contro le sanzioni comminate dal Consiglio Regionale nei confronti dei comitati Provinciali, dei consorzi o di altre forme periferiche, dei loro Dirigenti, dei Dirigenti delle Pro loco, nonché su ogni altro ricorso.

12.5 I membri del Collegio dei Probiviri, che per dimissioni, o altra causa ostativa allo svolgimento del mandato per due sedute consecutive, non partecipino alle riunioni previste, vengono surrogati con i primi non eletti sino ad un numero massimo di due; di seguito, si procede alla elezione del nuovo Collegio.

ART. 13 - Comitati Provinciali

13.1 All'interno delle singole Province devono essere costituiti i Comitati Provinciali UNPLI o strutture consortili tra le Pro Loco, aventi competenza operativa all'interno del proprio territorio.

13.2 Per tali strutture valgono le norme del presente Statuto, cui devono riferirsi, e del Regolamento annesso.

13.3 Le decisioni e le attività dei Comitati Provinciali o dei Consorzi e simili non possono essere in contrasto con quanto deliberato e attivato da Pro Loco Sicilia Comitato Regionale UNPLI.

13.4 Ogni Comitato Provinciale, o altra struttura periferica, gode di autonomia decisionale, operativa ed economica, nell'ambito delle direttive, e, comunque, sotto il diretto controllo, del Consiglio Regionale.

13.5 Ogni Comitato Provinciale, o altra struttura periferica, deve inviare puntualmente al Comitato Regionale UNPLI le convocazioni di Consiglio Provinciale e di Assemblea Provinciale, i verbali delle Assemblee unitamente al bilancio preventivo e consuntivo di ogni anno.

13.6 Eventuali altre forme organizzate di Pro Loco vanno preventivamente approvate dal Consiglio Regionale di Pro Loco Sicilia e sono tenute al rispetto degli adempimenti statutari e regolamentari previsti.

Art.-14 Commissioni e Comitati scientifici

Il Consiglio Regionale può costituire e/o formare Commissioni e Comitati scientifici, nominandone i relativi componenti anche al di fuori del Consiglio stesso.

Le commissioni o i comitati saranno composti da tre a cinque membri effettivi e di due supplenti; essi durano in carica per il periodo stabilito dal C.R. all'atto della anonima così come il C.R. ne nomina il Presidente.

Le commissioni o comitati hanno il compito di:

-elaborare studi e/o ricerche di ausilio all'attività dell'Associazione su quegli oggetti e con modalità termini e compensi che il C.R. reputerà di fissare:

-svolgere funzioni consultive per l'organo amministrativo e per gli enti pubblici o privati che agiscono nel campo di appartenenza dell'Associazione.

ART. 15 Incompatibilità

15.1 La carica di amministratore nell'UNPLI è incompatibile con cariche amministrative e politiche.

15.2 All'interno delle strutture dell'UNPLI si possono ricoprire in tutto contemporaneamente al massimo due cariche .

15.3 Si lascia, comunque, al Consiglio Regionale la definizione delle suddette incompatibilità, sia interne che esterne all'UNPLI, coerentemente con le disposizioni statutarie.

ART. 16 - Disposizioni generali

16.1 Parte integrante del presente Statuto è il Regolamento relativo al funzionamento degli organismi dell'UNPLI di Pro loco Sicilia .

16.2 Il Regolamento generale è deliberato dal Consiglio Regionale, che lo può modificare in tutto o in parte su proposta della Giunta Esecutiva o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri Regionali.

16.3 Non sono ammesse variazioni al Regolamento o allo Statuto nel periodo successivo a convocazioni assembleari, e sino al pieno compimento delle stesse assemblee.

16.4 Il titolare di qualsiasi carica ricoperta nell'Associazione Pro Loco Sicilia deve essere in regola sia associativa che rappresentativa con la Pro Loco di appartenenza, e la sua Pro Loco deve essere in regola con l'UNPLI.

ART. 17 - Scioglimento

17.1 Nel caso di scioglimento di Pro Loco Sicilia Comitato Regionale UNPLI, il patrimonio risultante alla data dell'evento, esauditi i debiti pendenti, va devoluto a fini di utilità sociale.

17.2 Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, secondo i criteri utilizzati per le modifiche statutarie.

ART. 18 - Disposizioni finali

18.1 Tutte le cariche all'interno di Pro Loco Sicilia Comitato Regionale UNPLI sono gratuite.

18.2 Possono essere riconosciuti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.

18.3 Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento ad esso allegato, si rinvia alle norme statutarie dell'UNPLI Nazionale, alle leggi in vigore riguardanti la vita delle Pro Loco, e, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

ART. 19 Norma transitoria

19.1 Il Consiglio Regionale in carica rimane tale anche dopo l'assemblea straordinaria che andrà ad approvare il nuovo statuto e cesserà immediatamente con la anonima del nuovo consiglio.

Il consiglio in carica ha il compito di redigere il regolamento di attuazione dei comitati provinciali entro trenta giorni dalla data dell'approvazione del nuovo statuto e convocare l'assemblea ordinaria entro quarantacinque giorni dalla data predetta, per eleggere i nove componenti del Consiglio Regionale di propria competenza.

Il consiglio regionale è delegato a formulare con apposito regolamento da approvare entro entra giorni dalla propria nomina che stabilisca i criteri e le modalità necessarie alla creazione, struttura,organismi, funzioni, compiti e modalità di elezione di ogni comitato provinciale.

I comitati provinciali hanno tempo trenta giorni per formarsi o adeguarsi alle nuove regole e comunicare il proprio rappresentante in seno al futuro consiglio regionale

19.2 Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria tenutasi il …………… a ……………………………………d entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.