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INTESA TRA MINISTERO DEI BENI CULTURALI E UNPLI

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Ministero Roma, 11-11-2002
Per i Beni e le Attività Culturali
All’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia

Segretariato Generale
SERVIZIO I
Prot. N° 72702
Class. 04 04 00/5Richiesta di adesione al protocollo di collaborazione con le Associazioni di Volontariato
Con riferimento alla richiesta di adesione al protocollo di collaborazione tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le Associazioni di Volontariato, sottoscritto in data 30 Maggio 2001, pervenuta a questo Segretariato, si fa presente che il protocollo costituisce un quadro di riferimento per le Organizzazioni di volontariato che operano nel campo dei beni culturali e potrà essere esteso a tutte le Associazioni che ne condividano le motivazioni e si impegnino ad uniformarsi alle modalità operative in esso contenute.
A tal fine allegato al protocollo di collaborazione vi è un testo di “Convenzione tipo”, strumento attraverso il quale è possibile realizzare la collaborazione tra istituzioni pubbliche e associazioni di volontariato, così come disciplinato dalla legge n. 266 dell’11.08.1991.
Pertanto anche codesta Associazione potrà, eventualmente, sottoscrivere convenzioni direttamente con gli istituti periferici interessati alla collaborazione con codesta Associazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Carmelo Rocca)

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE
Fra
Il Ministero dei Beni e le Attività Culturali
e
le Associazioni Archeoclub d’Italia – Arci – Auser - Legambiente – Centro Nazionale Volontariato – Federazione Italiana Amici dei musei – Gruppi Archeologici d’Italia – Italia Nostra – Volontari Associati Musei Italiani – Associazione Carabinieri in congedo Vigilanza “Alamari”
Premesso
Che il volontariato o l’associazione di promozione sociale sono riconosciuti dallo Stato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo da promuovere nelle loro articolazioni territoriali, salvaguardandone l’autonomia o favorendo il loro apporto originale al conseguimento delle finalità di carattere sociale e culturale;
che tutta una serie di provvedimenti legislativi recenti vanno nella direzione di rendere i cittadini protagonisti del proprio territorio e di attivare gli strumenti per valorizzare le risorse delle comunità locali;
che i beni culturali, oltre ad essere elemento fondamentale della conoscenza nazionale e strumento insostituibile di formazione delle nuove generazioni, rappresentano una grande risorsa economica del Paese;
che la crescente domanda di cultura, evidenziata tra l’altro dall’incremento dei visitatori delle città d’arte rappresenta una grande sfida per la salvaguardia del patrimonio e rende necessario il potenziamento o la differenziazione dell’offerta per i cittadini e per i visitatori del nostro Paese;
che il volontariato e l’associazionismo di promozione culturale, con le loro grandi risorse umane e la forte passione civile che li caratterizza, possono contribuire a migliorare il funzionamento dei musei, biblioteche, archivi, parchi archeologici e, più in generale, luoghi di interesse culturale, ambientale e storico;
che è obiettivo condiviso l’attivazione di un processo di formazione e di partecipazione dei cittadini alla gestione ed alla fruizione del patrimonio storico-culturale ed ambientale del nostro Paese, promuovendo l’accezione del bene culturale come bene comune di tutti i cittadini;
che l’esperienza e l’entusiasmo dei volontari e dell’associazionismo di promozione sociale possono essere messi in campo a supporto del personale preposto alla tutela per incrementare le opportunità di fruizione , le potenzialità economiche e la qualità del “servizio culturale” offerto; che perno fondamentale di questo sviluppo sono le risorse del volontariato e dell’associazionismo locale attivate in accordo anche con gli enti locali;
che in data 16 Maggio 2001 sono state sentite le Organizzazioni Sindacali Nazionali dell’Amministrazione:
Il Ministero dei Beni e le Attività Culturali e le Associazioni Archeoclub d’Italia – Arci – Ausor - Legambiente – Centro Nazionale Volontariato – Federazione Italiana Amici dei musei – Gruppi Archeologici d’Italia – Italia Nostra – Volontari Associati Musei Italiani – Associazione Carabinieri in congedo Vigilanza “Alamari”
Concordano sulla necessità di dare nuovo impulso all’instaurazione di un proficuo rapporto di collaborazione con il mondo del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale definendo criteri e modalità volti a dare certezze operative e a garantire la qualità dei risultati,attraverso la stipula di questo protocollo, che potrà essere esteso a tutte le associazioni che ne condividano le motivazioni e si impegnino ad uniformarsi alle modalità operative in esso contenute.
La collaborazione tra le Associazioni di volontariato, l’Associazionismo di promozione sociale e l’Amministrazione si realizza mediante lo strumento della Convenzione così come, disciplinato rispettivamente dalle leggi n. 266 dell’ agosto 1991 e dalle successive Leggi Regionali di attuazione e dalla legge n. 383 del 7.12.2000.
Le Convenzioni possono essere impiegate per disciplinare una vasta gamma di attività,ed in particolare:
- il prolungamento degli orari di apertura dei musei, siti archeologici, biblioteche e archivi;
- il miglioramento del grado di sicurezza;
- l’ampliamento della gamma dei servizi culturali;
- il potenziamento e la qualificazione dei servizi di accoglienza;
- la realizzazione di un maggior grado di flessibilità dell’offerta nei grandi musei;
- il superamento delle difficoltà legate ai fattori di ordine stagionale;
- la promozione dello sviluppo delle attività didattiche rivolte alla scuola dell’obbligo;
- il supporto per la sistemazione di materiale di archivio e dei cataloghi;
- la realizzazione dei circuiti di tutela e fruizione del patrimonio diffuso impropriamente definito marginale, perché escluso dai percorsi universalmente conosciuti e penalizzato dall’assenza di circuiti organizzati ed assistiti in grado di offrire supporti adeguati alla fruizione e da orari di apertura ristretti, quando non addirittura dalla totale chiusura per assenza di sorveglianza: parchi archeologici, chiese, palazzi, ville storiche o complessi monumentali, ma anche parchi e riserve naturali;
- pubblicazione e divulgazione di materiali di informazione, promozione e didattici (stampati, video, CD-ROM, siti Internet,ecc.);
- organizzazione di campagne di informazione sui beni culturali ed ambientali rivolto al grande pubblico;
- organizzazione di eventi di valorizzazione dei beni stessi, anche tramite l’intervento finanziario di soggetti privati.
Le parti ritengono opportuno predisporre le modalità di condivisione delle esperienze acquisite per facilitare e stimolare il coinvolgimento delle singole istituzioni, degli enti locali e di associazioni locali. Sarà pertanto istituita una commissione composta dai rappresentanti di tutte le associazioni firmatarie del presente protocollo, da un componente designato dal Ministero e dai responsabili delle Direzioni Generali del Ministero, che avrà il compito di monitorare lo sviluppo delle convenzioni sulla base di indirizzi programmatici atti a garantire l’efficacia dei risultati e la più ampia partecipazione di tutte le espressioni del volontariato. La commissione potrà avvalersi di idonei strumenti di informazione ed in particolare di un sito Internet che metta in rete le esperienze di gestione dei beni culturali in collaborazione con il volontariato e l’associazionismo di promozione sociale.
Al fine di dare concreta attuazione al protocollo il Ministro verificherà in tempi brevi la possibilità di istituire un apposito capitolo di bilancio.Le parti approvano, quindi, l’allegato testo di “Convenzione tipo” per i rapporti convenzionali che, sentito le organizzazioni sindacali, saranno instaurati fra gli organi del Ministero e le associazioni di volontariato nella previsione della legge-quadro sul volontariato.
Per quanto riguarda i rapporti convenzionali con le associazioni di promozione sociale, così come previsto dall’art. 8 della legge 383/2000 si rinvia la predisposizione della “Convenzione tipo” successivamente all’istituzione dei registri nazionali e regionali cui dovranno iscriversi le Associazioni non appena verranno emanati i provvedimenti attuativi della legge di riferimento.
Roma, 30 Maggio 2001

CONVENZIONE

Articolo 1
(Premesse)
Le premesse fanno parte integrante del presente atto

Articolo 2
(Contenuto della convenzione)
L’Associazione, costituita conformemente al disposto dell’art 3, della legge quadro ed iscritta dal …… nel registro generale regionale del Volontariato, s’impegna a prestare a titolo gratuito la propria collaborazione secondo le modalità previste dai successivi articoli 3,4,5, o secondo il programma allegato alla presente convenzione. La collaborazione sarà offerta da operatori volontari, inseriti in un apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni.

Articolo 3
(assicurazione e rimborso spese)
L’Associazione garantisce che i propri aderenti sono forniti della copertura assicurativa prevista dall’art. 4 della legge quadro, in relazione all’esercizio delle attività di cui al presente atto.
La copertura assicurativa è elemento essenziale della Convenzione e gli oneri sono a carico dell’Amministrazione mediante un contributo all’Associazione pari agli oneri complessivi derivanti dalla stipula di apposita polizza assicurativa. L’Amministrazione si impegna altresì a rimborsare all’Associazione le spese sostenute per l’attività e il funzionamento nell’espletamento delle finalità di cui alla presente convenzione, così come previsto dall’art. 5 della legge-quadro.

Articolo 4
(Ambiti delle attività)
L’attività d’intervento degli operatori, fatte salvo le finalità di cui all’art. 3 comma 1, del d.l. n. 433/1992, citato in premessa, riguarderà:
l’assistenza a compiti di sorveglianza, vigilanza, presidio delle aree archeologiche e delle sale espositive,accoglienza e informazione al pubblico, attività didattiche finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico-storico,supporto alla sistemazione degli archivi fotografici di materiali archeologici e delle schede tecniche nonché accessionamento,posizione, inventarizzazione e catalogazione di materiale libraio o archivistico, informazioni bibliografiche, distribuzione, prestito, fotoriproduzione ed ogni altra attività compatibile con i fini solidaristici.
Nello svolgimento di tali attività, il numero degli operatori volontari non potrà superare, in via ordinaria, quello dei lavoratori dipendenti in servizio. Tale rapporto potrà essere superato solo nel caso di attività straordinarie (mostre,manifestazioni,eventi).

Articolo 5
(Procedure di svolgimento dell’attività)
Gli operatori volontari, nell’esercizio delle loro prestazioni, procedono alla registrazione della presenza o delle attività in apposito verbale, da conservare aggiornato nella sede ove tali attività sono svolte.
Il coordinatore dei volontari è responsabile del funzionamento dei servizi di volontariato ed è tenuto ad operare in stretta collaborazione con il responsabile della struttura in cui opera. Gli operatori in ogni caso sono tenuti al rispetto e all’ottemperanza delle norme statutarie e del regolamento dell’organizzazione di volontariato.
Per l’attività didattica è domandato alle direzioni delle singole strutture l’articolazione del programma da concordare con l’Associazione.


Articolo 6
(Luogo dell’esecuzione)
Il servizio dovrà essere prestato presso le sedi di seguito specificate con l’impegno dei volontari indicati nell’allegato A:
Sedi
………………..
………………..
……………….

Resta facoltà dell’Amministrazione concordare con l’Associazione una diversa articolazione del servizio tra le sedi indicate, in caso di comprovata necessità.

Articolo 7
(Natura del rapporto)
Gli operatori volontari svolgono l’attività di collaborazione alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale a titolo gratuito e pertanto né a loro né all’Associazione è dovuto alcun compenso da parte dell’Amministrazione,fatti salvi i rimborsi spesa di cui al precedente art. 3.
Nello svolgimento del servizio gli operatori si atterranno alle indicazioni contenute nel progetto presentato, allegato alla presente convenzione, con modalità organizzative definite in piena autonomia dall’Associazione medesima.
L’Associazione concorderà con i responsabili delle strutture tutti i piani di lavoro, le attività e i servizi che dovranno essere in ogni caso, consoni agli obiettivi e tali da garantire il buon funzionamento dei servizi stessi. Tali piani saranno sottoposti a periodiche verifiche e aggiornamenti.
L’attività dei volontari non potrà in nessun modo configurarsi come sostitutiva di personale dipendente. I singoli volontari, fatta eccezione per prestazioni di supporto alle ricerche archeologiche o per eventi calamitosi, potranno essere impegnati, sulla base delle esigenze rilevate in sede di accordi locali sull’organizzazione del lavoro, e comunque per un numero di ore inferiore a quelle cui sono tenuti i lavoratori dipendenti.
Ai dipendenti dell’Amministrazione dei beni culturali non è consentito espletare attività di volontariato in complessi della medesima amministrazione o, comunque, in favore della stessa.

Articolo 8
(Professionalità dei volontari)
Il servizio disciplinato della presente convenzione sarà condotto, con la supervisione di un funzionario dell’Amministrazione espressamente incaricato, da volontari designati dall’Associazione che si impegna a garantire che la professionalità degli stessi sia adeguata alle funzioni da svolgere in relazione alle strutture nelle quali esse devono operare.
A tal fine l’Amministrazione concorda con l’Associazione momenti di formazione specifica; qualora detta formazione avvenga in maniera congiunta, potranno essere rilasciati attestati sottoscritti congiuntamente.
Qualora l’attività dei volontari dia luogo a pubblicazioni di qualunque tipo, dovrà essere specificatamente indicato il contributo dei singoli volontari e dell’Associazione cui fanno capo.

Articolo 9
(Tesserino di riconoscimento)
L’Amministrazione provvederà, per ogni operatore impiegato nel servizio, al rilascio di apposito tesserino personale di riconoscimento recante la dizione “Volontario per il patrimonio culturale” onde consentire, nell’esercizio delle sue funzioni, un’immediata identificazione. Al fine del rilascio del suddetto tesserino, il legale rappresentante dell’Associazione deve comunicare all’Amministrazione le generalità complete delle persone impegnate nelle attività disciplinate dalla presente convenzione. Alla scadenza della Convenzione e quindi al termine del servizio prestato dal singolo volontario, l’Associazione si impegna a riconsegnare all’amministrazione il tesserino personale di riconoscimento.

Articolo 10
(Norme di comportamento)
Gli operatori volontari sono tenuti,nell’espletare l’attività disciplinata dalla presente convenzione, ad osservare comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari anche con riferimento alla disciplina sul comportamento degli impiegati civili dello stato.
L’Associazione è tenuta a garantire l’idoneità professionale e sanitaria degli operatori prescelti particolarmente in relazione all’attività che comporta contatto con il pubblico, nonché la correttezza dei comportamenti nel rispetto dei diritti dell’utenza sulla base delle indicazioni contenute nella presente convenzione e delle eventuali direttive specifiche fornite in proposito dall’Amministrazione.
Agli operatori volontari non è consentito lasciare la postazione assegnata per motivi personali, salvo contestuale sostituzione, e non è consentito ricevere visite, salvo casi eccezionali, né utilizzare il telefono, se non per necessità.
Gli operatori sono tenuti a segnalare tempestivamente ai responsabili della struttura qualsiasi situazione di emergenza, così come gli incontri riscontrati nel servizio.
Deve, in ogni caso, essere garantita una stretta collaborazione ed assistenza nello svolgimento dei servizi specifici tra funzionari responsabili dell’Amministrazione ed il coordinatore dell’Associazione.
Nel caso di accertate violazioni di quanto disposte dal presente articolo, con riferimento particolare ed eventuali abusi della qualifica di operatore volontario, l’Amministrazione provvederà all’immediato ritiro del tesserino di riconoscimento all’operatore interessato.

Articolo 11
(Attività di vigilanza)
L’Amministrazione vigila sul rispetto di quanto stabilito nella convenzione e, a tal fine, può disporre in qualsiasi momento effettuazione di visite ispettive per verificare la corretta erogazione e l’efficacia delle prestazioni previste. I risultati di tale attività devono essere tempestivamente segnalati al coordinatore dell’Associazione per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

Articolo 12
(Durata della convenzione)
La presente convenzione ha la durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione e può essere prorogata, modificata o integrata per concorde volontà delle parti.